FRUIZIONE SOSTENIBILE DEI SENTIERI

La Legge Regionale n. 21/2003 “Disciplina delle attività escursionistiche e Reti Escursionistiche della Puglia (REP)” s’inserisce tra le azioni della Regione Puglia finalizzate alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico. Il mezzo scelto per tale azione è la promozione dell’attività di escursionismo realizzata senza l’ausilio di mezzi motorizzati, capace di promuovere un rapporto equilibrato con l’ambiente e favorire nello stesso tempo lo sviluppo del turismo sostenibile. Una pratica, quella dell’escursionismo, già promossa in Puglia da tanti enti e associazioni, che la  normativa si propone di meglio regolamentare e promuovere.

La legge tende a regolamentare lo sviluppo dell’attività di escursionismo (art. 2) “attività turistica, ricreativa e sportiva, che … si realizza fuori dei centri urbani, …senza l’ausilio di mezzi a motore”.

Nel nostro specifico contesto possiamo considerare nella pratica dell’escursionismo le seguenti attività: quelle a carattere pedonale come il trekking e l’escursionismo propriamente detto; quelle legate all’uso della bicicletta, sia su strada asfaltata (percorsi promiscui ciclabili e veicolari) che su pista in terra battuta (mountain biking); quella legata all’uso di animali da trasporto (cavalli o asini). Queste diverse forme di percorrenza possono essere realizzate con percorsi giornalieri, ad anello o che prevedono una andata e ritorno.

Gli elementi della viabilità che compongono la REP sono tratturi, mulattiere, sentieri e piste, strade vicinali e interpoderali (art. 2).

In generale un sentiero non è solo un tratto materiale di pista battuta, ma è sopratutto il mezzo materiale ed ideale attraverso cui il visitatore incontra gli aspetti geografici, naturali, paesaggistici, antropologici, e culturali di un territorio e in questo senso merita una adeguata attenzione progettuale.

La progettazione della rete sentieristica ha tenuto conto di aspetti diversi e spesso complementari tra di loro.

Un aspetto fondamentale è dato dalla necessità di mantenere un livello sostenibile del numero di visitatori all’interno delle varie aree, permettendo da un lato la valorizzazione delle zone meno frequentate e dall’altro la limitazione e il contenimento del carico di visitatori nelle aree più fragili. Vi è, comunque, la necessità di allontanare i visitatori dalle aree più vulnerabili (aree di riproduzione, stazioni di piante rare, aree a rischio di depredazione di fossili o reperti). D’altra parte la rete dei percorsi offre una la concreta opportunità di evidenziare, il più possibile, le qualità di un territorio, permettendo l’attraversamento di una grande varietà di ambienti e di paesaggi.  Nondimeno  offrire sempre un’adeguata accessibilità dei percorsi è, sempre più, un dovere etico e fondamentale strumento di inclusione e partecipazione attiva di tutti i soggetti. Questo viene reso possibile anche con i servizi e gli strumenti che il Parco offre e visionabili nel campo “Accessibilità” del sito.

L’utilizzo di una segnaletica unitaria, utilizzando codici univoci e comprensibili dai diversi fruitori, è stato poi uno sforzo necessario al fine di rendere questo lavoro strategico ed utile nel tempo, anche nella successiva implementazione e miglioramento della rete dei percorsi.

Tutto ciò ha reso sempre più urgente la necessità di individuare adeguate e nuove forme di gestione e manutenzione dei percorsi, in concorso tra enti pubblici, associazioni e privati.

La voce “Attività dai sentieri” vuole essere proprio un veicolo di informazione su tutto quello che i sentieri offrono come veri e propri laboratori di sviluppo ed azioni concrete sul territorio.

M21 Sentiero terrarossa

I percorsi e la Legge istitutiva del Parco

Gli interventi consentiti ed i divieti vigenti sulla rete dei sentieri del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto, sono deducibili dalla legge istitutiva del Parco (Legge regionale n°30/2006) e saranno meglio specificati con l’approvazione del Regolamento del Parco.

La legge pone tra i suoi principi costitutivi le azioni di educazione ambientale, ricerca scientifica, attività sociali e ricreative e promozione di sviluppo sostenibile.

In particolare i commi contenuti all’Art. 4 della suddetta legge, d’altra parte, esplicitano specifici divieti relativi alla raccolta di campioni vegetali, animali, geologici, archeologici e paleontologici; a possibili interventi che possano arrecare danno alla flora e fauna, modificare gli equilibri ecologici o idrologici; al transito con mezzi motorizzati ed al rilascio di rifiuti ed accensione di fuochi.

Sono, invece, sottoposti al preventivo nulla osta dell’Ente Parco i seguenti interventi:

  1. apertura di nuovi sentieri;
  2. variazioni di tracciato dei sentieri esistenti;
  3. interventi di manutenzione che prevedono l’esecuzione di movimenti di terra, la realizzazione di opere d’arte, la sistemazione di fonti di acqua potabile, la sistemazione di pendii, la rimozione di alberi, e quanto altro produca una significativa variazione dello stato dei luoghi;
  4. apposizione, modifica e rimozione della segnaletica, ad eccezione della sostituzione della segnaletica esistente con identica tipologia;
  5. Progettazione e segnalazione di nuovi sentieri e/o itinerari.